Art. 23.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della medesima legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo entro sei mesi dalla data di istituzione del medesimo.
      2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal competente consiglio del collegio regionale.

 

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